Gazzanti Pugliese Antonio

Beni Culturali: Compravendita e Diritto di Prelazione

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Beni Culturali: Compravendita e Diritto di Prelazione

Diritto di Prelazione Autorità Pubblica su Trasferimento Bene Immobile Culturale

Il decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 stabilisce i casi in cui l’autorità pubblica ha il diritto di prelazione a fronte del trasferimento di un bene immobile culturale. Questo vuol dire che l’ente pubblico può rendersi acquirente del bene culturale al prezzo stabilito nell’atto di alienazione. Tuttavia nell’ambito del commercio giuridico ci si può trovare di fronte a situazioni piuttosto complesse che vanno oltre il semplice atto di compravendita avente ad oggetto esclusivamente un bene culturale.

Caso Particolare: Bene Culturale Venduto Insieme ad Altri Beni o Ceduto in Permuta

Potrebbe darsi il caso di un bene culturale venduto insieme ad altri beni per un unico complessivo prezzo. Oppure l’ipotesi del bene culturale ceduto in permuta. In questi, come in tanti altri casi, occorre, al fine del corretto esercizio del diritto di prelazione, un’attività ulteriore tendente a stabilire il valore economico del bene culturale in sé. E su questa base rendere attuabile il diritto in oggetto.

Determinazione del Valore Economico del Bene Culturale da parte dell’Ente Pubblico

In prima battuta la legge stabilisce che questo valore venga determinato d’ufficio dall’ente legittimato all’esercizio della prelazione. Nel caso in cui la controparte, cioé l’alienante, non accetti tale determinazione, il valore sarà stabilito da un terzo scelto concordemente dall’alienante e dall’ente pubblico a cui spetta la prelazione. In caso di mancato accordo su tale soggetto, il terzo estimatore sarà nominato dal presidente del tribunale in cui si è perfezionato l’atto di trasferimento.

Caso Particolare: Bene Culturale Trasferito in Pagamento di Debiti o Conferito in Società

La legge, poi, stabilisce che il diritto di prelazione compete all’ente pubblico anche nei casi in cui il bene immobile culturale sia stato trasferito in pagamento di un debito o sia stato conferito in una società. Il primo caso è quello della cosiddetta “datio in solutum”. Si dia l’ipotesi che Tizio è debitore di Caio. I due possono accordarsi nel senso che Tizio, in luogo del pagamento del debito, trasferisca a Caio un determinato immobile. Il secondo caso si verifica quando, nell’ambito della costituzione di una società o anche nell’ambito di una decisione di aumento di capitale di una società, uno dei soci, con il consenso degli altri, assolva all’obbligo di sottoscrizione del capitale (di costituzione o di aumento) mediante il trasferimento di un bene immobile.

Normativa Vigente in Materia di Prelazione Pubblica su Beni Culturali

Precedentemente all’entrata in vigore della normativa in commento si discuteva sull’assoggettabilità di questi due casi alla prelazione pubblica in quanto essi esulavano dallo schema lineare di una compravendita e non presentavano una controprestazione fungibile come il denaro. Ora lo scenario è mutato perché in entrambi i casi la pubblica autorità, sempre attraverso il sistema della estimazione del valore, potrà esercitare la prelazione in questione.

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