
Beni Culturali: Definizione e Natura Giuridica
Definizione Beni Culturali e Beni Paesaggistici e Presupposto della loro Tutela
Il decreto legislativo 22 gennaio 2004 n.42 definisce i beni culturali sulla base del concetto generale di “patrimonio culturale”. Quest’ultimo si compone dei beni culturali in senso stretto e dei beni paesaggistici. Nella prima categoria si annoverano i beni immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico. Nella seconda categoria si trovano gli immobili che rappresentano espressione dei valori storici, culturali, naturali, morfologici ed estetici del territorio. La definizione di queste categorie di beni rappresenta il presupposto per la loro tutela, vale a dire, prima di tutto, individuazione dei medesimi e, poi, protezione e conservazione degli stessi per fini di pubblica fruizione.
Distinzione e Raggruppamento Beni Culturali in Base al Criterio di Appartenenza
Il citato decreto legislativo, detto anche Testo Unico Beni Culturali, opera un’altra distinzione in base al criterio dell’appartenenza. In altre parole, la disciplina dei beni culturali si differenzia in dipendenza dell’appartenenza dei medesimi. In un primo raggruppamento si trovano i beni culturali che appartengono a soggetti di diritto pubblico o a persone giuridiche private senza scopo di lucro. In un secondo raggruppamento si trovano i beni culturali che appartengono a persone fisiche o a società aventi scopo di lucro.
Normativa Vigente in Materia di Trasferimento della Proprietà di un Bene Culturale
Una delle più importanti differenze tra i due gruppi si coglie in termini di disciplina relativa al trasferimento della proprietà. Infatti per trasferire un bene appartenente al primo gruppo occorre la preventiva autorizzazione dell’autorità competente. Per trasferire un bene appartenente al secondo gruppo occorre osservare un complesso percorso che consenta all’autorità competente di esercitare o meno il diritto di prelazione. La normativa in esame, infatti, prevede che gli atti che trasferiscono in tutto in parte la proprietà degli immobili culturali appartenenti a persone fisiche o a società lucrative devono essere denunciati al ministero competente entro 30 giorni dall’atto stesso.
Obblighi di Denuncia all’Autorità Competente degli Atti di Alienazione di Beni Culturali
Sono tenuti alla denuncia l’alienante, l’acquirente nei casi derivanti da procedura di vendita forzata o fallimento o sentenza, l’erede o il legatario nel caso di successione ereditaria. La denuncia deve essere inviata alla soprintendenza competente per territorio e deve contenere i dati identificativi delle parti, del bene, l’indicazione della natura e delle condizioni dell’atto di trasferimento, etc. A fronte della denuncia, l’autorità competente ha il diritto di esercitare la prelazione. In altri termini, essa può rendersi acquirente del bene in oggetto allo stesso prezzo stabilito nell’atto di alienazione.