Gazzanti Pugliese Antonio

Capacità di Succedere: Differenza tra Nato Concepito e Nascituro

successione ereditaria

Capacità di Succedere: Differenza tra Nato Concepito e Nascituro

Disputa sui Soggetti Riconosciuti Capaci di Succedere per Legge e per Testamento

Il primo ed il secondo comma dell’articolo 462 c.c. rispettivamente stabiliscono che “sono capaci di succedere tutti coloro che sono nati o concepiti al tempo dell’apertura della successione ereditaria” e che “possono inoltre ricevere per testamento i figli di una determinata persona vivente al tempo della morte del testatore, benché non ancora concepiti”. Di qui le complesse dispute interpretative di seguito schematicamente riassunte.

Capacità Successoria Attribuita ai Nascituri in Quanto Espressione di Capacità Giuridica

Alcuni sostengono che, in deroga al principio generale secondo il quale la capacità giuridica si acquista con la nascita, la norma attribuisce, sebbene in via provvisoria e precaria, capacità successoria (pur sempre espressione di capacità giuridica) anche ai nascituri. Altri, intendendo aggirare le difficoltà concettuali implicite nel riconoscimento di una capacità prenatale, affermano che il legislatore, tramite il filtro della cosiddetta fictio, considera ai fini giuridici come già nato chi ancora non è materialmente venuto ad esistenza. Altri ancora fanno riferimento ai tecnicismi della fattispecie a formazione progressiva con anticipazione dell’elemento soggettivo rappresentato dal nascituro. Il tutto più o meno marcatamente connesso con i meccanismi retroattivi della condizione sospensiva o risolutiva, traducentesi nella nascita, o meno, dell’onorato.

Ereditando e Vocato all’Eredità Come Elementi Soggettivi Essenziali della Fattispecie

Indubbiamente queste ed altre ricostruzioni colgono, quantomeno dal punto di vista predescrittivo, alcuni profili della vicenda. Ciò che occorre però è non sovrapporre la fattispecie all’effetto che essa è destinata a produrre. La prima si compone di due elementi soggettivi essenziali che sono l’ereditando (il de cuius) ed il vocato (il chiamato all’eredità). Nel caso dei citati commi, il vocato esiste perché la norma stessa lo identifica come tale, attribuendogli espressamente la capacità successoria. Che tale capacità, indubbiamente singolare, sia al contempo espressione della più ampia capacità giuridica è un fatto puramente classificatorio. Che possa essere definita prenatale è un aspetto puramente descrittivo. Del resto molteplici sono gli esempi nella storia del diritto in cui la capacità giuridica prescinde in positivo ed in negativo dalla nascita e dall’esistenza in vita del soggetto.

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