Gazzanti Pugliese Antonio

Chiamato all’Eredità: Poteri Doveri e Responsabilità

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Chiamato all’Eredità: Poteri Doveri e Responsabilità

Poteri Espliciti e Doveri Inespressi Attribuiti al Chiamato all’Eredità

L’articolo 460 codice civile attribuisce al chiamato un complesso di poteri aventi ad oggetto il patrimonio ereditario a lui in linea di principio destinato. Alcuni ritengono, forzando la lettera del codice, che detto soggetto, specie se nel possesso di beni ereditari, è sostanzialmente assimilabile al titolare di un ufficio di diritto privato ai cui poteri corrispondono altrettanti inespressi doveri determinanti una specifica responsabilità verso gli altri interessati alla successione ed, in particolare, nei confronti degli ulteriori chiamati ove subentrino in luogo del primo.

Nessuna Responsabilità o Responsabilità Attenuata Imputabile al Chiamato all’Eredità

Altri sostengono che quest’ultimo agisce sempre ed esclusivamente nell’interesse proprio al di fuori di ogni sorta di curatela. In caso di inerzia, a lui nessuna responsabilità potrà essere imputata; mentre questa sarà comunque attenuata se, agendo in tale veste, il chiamato abbia prodotto un danno. Il fondamento della detta responsabilità sarà rinvenibile, più che nel sistema successorio, nella logica della negotiorum gestio.

Chiamato all’Eredità Non Assimilabile al Curatore dell’Eredità Giacente

Ora, l’inequivocabile dettato normativo non può essere ignorato ed alla sua luce risulta evidente che il chiamato non riveste alcun ufficio né, da tale punto di vista, egli è assimilabile al curatore dell’eredità giacente. Contro il suo disinteresse nei confronti delle esigenze conservative del patrimonio relitto, i chiamati ulteriori godono della tutela indiretta dell’antica interrogatoria che indurrà il giudice ad assegnare un termine deliberativo tanto più stringente quanto più sia urgente l’intervento a tutela dei beni ereditari.

Responsabilità del Chiamato all’Eredità in Caso di Atti Dannosi

Se, invece, sono stati posti in essere atti dannosi, la relativa responsabilità scaturirà dal difetto o dall’abuso di potere (in senso atecnico) in quanto detti atti (salvi i casi di normale imprevedibilità) si sono dimostrati incompatibili con lo scopo genericamente conservativo, che ex articolo 460, giustifica la legittimazione ad agire.

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