Gazzanti Pugliese Antonio

Impugnazione Donazione e Azione di Riduzione

Donazione

Impugnazione Donazione e Azione di Riduzione

Impugnabilità della Donazione

Una delle più tormentate problematiche relative alla donazione è rappresentata dalla impugnabilità della medesima con l’azione di riduzione. In altre parole, nel commercio giuridico immobiliare, le donazioni sono considerate dei titoli di provenienza non sempre affidabili soprattutto ove sia ancora, almeno teoricamente, esercitabile l’azione di riduzione.

Azione di Riduzione Donazione

L’azione di riduzione compete ovviamente ai legittimari che siano stati lesi nei diritti successori che la legge riserva loro. L’art. 555 codice civile prescrive che le donazioni il cui valore eccede la quota della quale il defunto poteva disporre, sono soggette a riduzione fino alla quota medesima. L’art. 557 c.c., altresì, precisa che la riduzione delle donazioni e delle disposizioni lesive della porzione di legittima non può essere domandata che dai legittimari e dai loro eredi o aventi causa.

Rinuncia all’Azione di Riduzione della Donazione

Al secondo comma la stessa norma precisa che i titolari dell’azione non possono rinunciare a questo diritto, finché vive il donante, con dichiarazione espressa, prestando il loro assenso alla donazione. Su questo impianto normativo entra in vigore la legge 14 maggio 2005 numero 80 che avrebbe dovuto risolvere il problema della precarietà del titolo donativo introducendo una sorta di tutela per il terzo acquirente dal donatario.

Azione di Restituzione Donazione

Il primo comma dell’articolo 563 c.c., così come modificato dalla legge citata, dispone: “se i donatari contro i quali è stata pronunziata la riduzione hanno alienato a terzi gli immobili donati e non sono trascorsi vent’anni dalla trascrizione della donazione, il legittimario, premessa l’escussione dei beni del donatario, può chiedere ai successivi acquirenti, nel modo e nell’ordine in cui si potrebbe chiederla ai donatari medesimi, la restituzione degli immobili”. La norma, come è facile capire, non ha risolto realmente il problema. La donazione, infatti, presuppone il decorso di vent’anni dalla trascrizione della donazione per impedire che l’azione di restituzione, conseguente all’esercizio dell’azione di riduzione, possa colpire il terzo avente causa dal donatario.

Ipoteca su Immobile Donato

Pertanto, a tutt’oggi, la donazione resta un atto problematico che non solo scoraggia i potenziali acquirenti ma che nella maggior parte dei casi impedisce alle banche di sostenere l’acquisto attraverso l’erogazione di un mutuo ipotecario perché l’articolo 561 del codice civile stabilisce che gli immobili restituiti in conseguenza della riduzione sono liberi da ogni peso o ipoteca di cui il donatario può averli gravati.

Trascrizione Donazione

Anche qui è stata introdotta la novità legislativa sopra citata, ma con il vincolo del decorso dei vent’anni dalla trascrizione della donazione. Fra i rimedi operativi, in un caso del genere, vi è quello dello scioglimento per mutuo consenso della donazione in modo tale che l’immobile da vendere rientri nella proprietà dell’originario donante, nonché quello della prestazione di una fideiussione bancaria a garanzia delle conseguenze derivanti dall’eventuale esercizio dell’azione di riduzione.

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