
Parcheggi Tognoli: Compravendita e Vincolo di Pertinenzialità
Parcheggi Tognoli Realizzabili in Diritto di Superficie o in Diritto di Proprietà
La legge 24 marzo 1989 numero 122 ha introdotto un regime particolare dedicato alla realizzazione dei “parcheggi Tognoli“, cosiddetti dal nome dell’ispiratore del provvedimento legislativo. Prima di tutto va osservato che questi parcheggi possono essere realizzati in diritto di superficie o in diritto di proprietà. Nel primo caso si tratta, solitamente, di parcheggi realizzati nell’ambito di fabbricati già esistenti e, più precisamente, nel sottosuolo, sul suolo o in aree circostanti.
Parcheggi Tognoli Non Alienabili Separatamente dalle Unità Abitative a cui Sono Destinati
La legge in oggetto, dati certi presupposti, consente, con ulteriore strumento urbanistico rispetto all’originaria concessione riguardante il fabbricato, di realizzare parcheggi destinati a pertinenza delle unità abitative componenti il fabbricato stesso. Il procedimento edilizio è semplificato ed anche i relativi costi sono ridotti. A bilanciamento di questi vantaggi la legge, però, vuole che tali parcheggi Tognoli siano legati da un vincolo, tendenzialmente inscindibile, alle unità immobiliari alle quali sono destinati. La conseguenza è che le unità in questione non potranno essere alienate se non unitamente ai parcheggi pertinenziali, così come questi ultimi non potranno essere alienati separatamente dalle unità abitative.
Concedente e Concessionario nel Caso di Parcheggi Tognoli Realizzati in Diritto di Superficie
Si è detto che questi parcheggi possono essere realizzati anche in diritto di superficie. Il concedente tale diritto solitamente è il comune. Il concessionario, altrettanto usualmente, è una società che si obbliga a realizzare un programma edilizio avente a oggetto i parcheggi da trasferire esclusivamente ai proprietari di unità abitative che, a loro volta, si obbligheranno a destinare quanto acquistato a pertinenza inscindibile di dette unità. Anche in questo caso si riproduce, pertanto, quel regime vincolistico cui si è prima accennato.
Vincolo di Pertinenzialità nel Caso di Trasferimento di Parcheggi Tognoli Realizzati in Proprietà
In tale contesto interviene il decreto legge 9 febbraio 2012 numero 5 che incide vistosamente sul vincolo di pertinenzialità in oggetto. In sintesi questa norma prevede che: “Fermo restando quanto previsto dall’articolo 41 sexies della legge 17 agosto 1942 numero 1150 e successive modificazioni, e l’immodificabilità dell’esclusiva destinazione a parcheggio, la proprietà dei parcheggi Tognoli realizzati a norma del comma uno (quelli in proprietà) può essere trasferita anche in deroga a quanto previsto nel titolo edilizio che ha legittimato la costruzione e nei successivi atti convenzionali solo con contestuale destinazione del parcheggio trasferito a pertinenza di altra unità immobiliare sita nello stesso comune.
Vincolo di Pertinenzialità nel Caso di Cessione di Parcheggi Tognoli Realizzati in Superficie
I parcheggi Tognoli realizzati ai sensi del comma quattro (quelli in diritto di superficie) non possono essere ceduti separatamente dall’unità immobiliare alla quale sono legati da vincolo di pertinenzialità ed i relativi atti di cessione sono nulli, ad eccezione di espressa previsione contenuta nella convenzione stipulata con il Comune, ovvero quando quest’ultimo abbia autorizzato l’atto di cessione”.
Casi di Ammissibilità Vendita Parcheggi Tognoli Separatamente dalle Unità Immobiliari
In conclusione e per sintetizzare, i parcheggi Tognoli in diritto di proprietà possono essere venduti separatamente dall’unità immobiliare principale se l’acquirente li pone contestualmente a pertinenza di altra sua unità immobiliare sita nello stesso comune. Quelli in diritto di superficie possono essere alienati separatamente dall’unità immobiliare principale se il Comune competente autorizza tale negozio.